pagamento
e riscossione di somme di modesto ammontare
art.
25, c. 1, L. 27.12.2002, n. 289
La norma prevede l’emanazione di
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
con i quali disciplinare il pagamento e la riscossione di crediti (di qualsiasi
natura, anche tributaria) di modesto ammontare da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche (compresi gli enti pubblici economici), con
esclusione soltanto dei corrispettivi dei servizi (tasse), resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
L’art. 25, c. 2, dispone che gli
importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unita’ di euro.
La disposizione deve ritenersi
collegata a quella contenuta nel primo comma, con la conseguenza che
l’arrotondamento in oggetto non opera fino all’emanazione dei decreti
ministeriali.
Lo stesso arrotondamento e’ disposto
“in ogni caso”, e deve ritenersi che valga, quindi, anche per le tasse
ipotecarie e catastali, e per l’imposta di bollo.
Sempre l’art. 25, c. 2, dispone che
l’importo minimo dei crediti suddetti non può, in sede di prima applicazione
degli emanandi decreti, essere inferiore a 12 euro.